Le previsioni di vendita di case per l’anno prossimo sono tutte in discesa, mediamente del 6%, ma ci sono almeno due fattori che potrebbero arginare la tendenza. Il primo è il credito. I mutui potrebbero ripartire dopo una riduzione dell’Euribor e potrebbe aggiungersi a questo andamento un taglio dei tassi da parte della Banca centrale europea. Il secondo fattore è l’eventualità che la liquidità si sposti verso l’immobiliare con uno spostamento dalla Borsa agli immobili. Il 2008 si sta chiudendo con un decremento delle transazioni cui non corrisponde un pari decremento dei prezzi. In generale, l’onda dei ribassi ha risparmiato il centro delle grandi città e gli immobili di pregio. L’onda dei ribassi ha invece già investito la periferia, a causa della contrazione della capacità di spesa degli acquirenti: giovani coppie, stranieri e famiglie monoreddito, che sono quelli che negli ultimi tempi non hanno potuto accedere al credito o hanno ottenuto importi minori che in passato. Finora molti piccoli proprietari hanno preferito non vendere anziché ridurre il prezzo. Ma per il 2009 ci si aspetta che il trend rimanga negativo. (Rif. Ilsole24ore)
Post da Novembre 2008
Previsioni di vendita di case negative
Novembre 6, 2008 · Lascia un Commento
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La recessione sara’ piu’ pesante al sud
Novembre 6, 2008 · Lascia un Commento
Il Pil italiano scendera’ dello 0,3% nel 2009 e la recessione sara’ decisamente piu’ pesante al Sud, dove la flessione raggiungera’ lo 0,6%. Unioncamere prevede che il 2008 si chiudera’ con un calo del Pil dello 0,2%, per poi passare ad un -0,3% nel 2009 e risalire ad un +0,8% nel 2010. Solo nel 2011 si tornera’ a +1,3%. Nel 2009 a pagare il prezzo piu’ alto della crisi sara’ il Sud: Basilicata -0,9% Molise, Puglia e Calabria -0,8%. (Unioncamere – Ansa)
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Cassazione: Ici leggera sull’abitazione doppia
Novembre 6, 2008 · Lascia un Commento
Imposta ridotta su entrambe le porzioni purché «dimora abituale» dei due coniugi. L’aliquota Ici agevolata per l’abitazione principale si applica anche con due unità immobiliari, distintamente accatastate, purché per entrambe vi sia l’utilizzo come dimora abituale da parte del contribuente. Lo sostiene la Cassazione, nella sentenza 25902 depositata il 29 ottobre, destinata ad aver effetto anche sull’esenzione prima casa. Il caso, frequente nella prassi, riguardava due coniugi comproprietari di due unità immobiliari, ciascuna con rendita catastale autonoma, poste su più piani e comunicanti, destinate a dimora abituale di entrambi. I contribuenti avevano provveduto ad autoliquidarsi l’Ici, applicando a ciascuno dei fabbricati l’aliquota ridotta deliberata dal Comune per le abitazioni principali. Il Comune aveva notificato un avviso di liquidazione con il quale pretendeva il pagamento dell’imposta determinata con l’aliquota ordinaria su uno dei due immobili. Secondo l’ente l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale doveva essere una sola (risoluzione 6/2002 del Dipartimento per le politiche fiscali e parere della Dre della Lombardia). La Cassazione ha però rigettato queste argomentazioni. Secondo i giudici, la definizione di abitazione principale non richiede l’unicità del fabbricato, quanto la sussistenza della specifica destinazione d’uso agevolata. La sentenza coglie questo aspetto, tra l’altro, dalla disposizione dell’articolo 59, lettera c) del decreto legislativo 446/97, che consente l’assimilazione all’abitazione principale di una pluralità di beni immobili, alla sola condizione che i beni siano assegnati in uso gratuitamente a parenti del proprietario. A questo si aggiunga l’esigenza di dare attuazione al favor mostrato dal legislatore per la dimora abituale del contribuente. La pretesa del Comune, secondo cui il contribuente avrebbe avuto l’onere di richiedere preliminarmente un accatastamento unitario delle due unità, secondo la Corte si risolve in un inammissibile escamotage fattuale, che non ha riscontro nella disciplina di riferimento. È stata quindi accolta l’eccezione del contribuente, richiamando i precedenti in materia di agevolazione per l’acquisto della prima casa ai fini dell’imposta di registro. La precisazione della Cassazione dovrebbe valere anche agli effetti dell’esenzione Ici per l’abitazione principale (articolo 1, Dl 93/08), peraltro richiamata in sentenza. In questo contesto, la nozione di abitazione principale è esplicitamente delineata, innanzitutto, con richiamo all’articolo 8 del decreto legislativo 504/92. Ed è proprio ragionando intorno a questa disposizione che la Corte è giunta a riconoscere l’abitazione principale, anche in presenza di una pluralità di immobili autonomamente accatastati. (Luigi Lovecchio – IlSole24Ore) – www.ilsole24ore.com
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