E’ la Risoluzione n. 219/E del 30 maggio 2008, dell’Agenzia delle Entrate in risposta al quesito posto da un privato che ha acquistato nel 2005, usufruendo delle agevolazioni fiscali per la prima casa, un immobile che successivamente è stato frazionato per ricavarne due appartamenti.
In breve: esiste norma finalizzata a tassare le plusvalenze realizzate attraverso le cessioni di immobili aventi finalità speculative; si è in presenza di finalità speculativa se la vendita dell’immobile avviene dopo meno di cinque anni dalla data di acquisto o di costruzione. Ciò non vale, però, se la cessione riguarda un’immobile che, nel periodo intercorso tra l’acquisto o la costruzione e la vendita, sia stato adibito ad abitazione principale del venditore o di un suo familiare.
Quindi, secondo l’Agenzia delle Entrate, non è tassabile la plusvalenza realizzata con la vendita di immobili risultanti dal frazionamento di un appartamento, a condizione, ripetiamo, che quest’ultimo sia stato destinato a prima casa per la maggior parte del tempo intercorrente tra l’acquisto dell’immobile e la vendita degli appartamenti risultanti dal frazionamento.
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