Quando ci si affida ad un agente immobiliare per vendere casa, è bene che la misura della provvigione spettante all’agente sia chiaramente indicata nell’ “incarico di vendita”.
La provvigione deve essere pagata solamente dopo avere sottoscritto un valido contratto preliminare di vendita/ acquisto. Qualora l’agente non riesca a vendere l’immobile, entro i tempi stabiliti, il venditore non è tenuto a pagare. Procedura valida anche per chi compra casa tramite un agente immobiliare: la provvigione è dovuta all’avvenuta accettazione, da parte del venditore, della proposta dell’acquirente.
NON dovete assolutamente pagare la provvigione a chi non ha l’iscrizione al Ruolo della CCIAA, anche se opera in un agenzia dove c’è una persona che ha l’iscrizione, infatti quasi nessuno sa che in un Agenzia immobiliare chi fa sopralluoghi o esibisce planimetrie e quant’altro deve essere abilitato (LG 39/1989 art. 3 comma 5)
Per avere diritto alla provvigione bisogna essere solo un Agente Immobiliare (LG 39/1989 art. 5), quindi diffidate di sedicenti architetti, geometri, ingegneri che avanzano richieste di percentuale.
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